Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili in relazione ai limiti di spesa stabiliti per una amministrazione locale, costituita dalla fusione di due Enti, evidenziano che: “In riferimento alla spesa del personale, l’art.1, comma 450, della legge n. 190/2014 riserva agli enti nati per fusione un limite di cinque anni di non applicabilità di alcuni vincoli relativi alle assunzioni, fermo restando però il divieto di superamento della somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio”.