Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente alla possibilità prospettata da un ente locale di assumere personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti e alla possibilità di assumere personale a tempo determinato, mediante attingimento a graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, rinviano alle conclusioni della Sezione controllo Marche espresse con la recente deliberazione n. 41/2019 con la quale ha chiarito che: “La legge n. 145/2013 ha reso inapplicabile l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge n. 350 del 2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie, mentre, per quanto riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato mediante attingimento di graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, riconoscendo la specialità della disciplina, ha ritenuto ancora applicabile l’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001.”.