Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in merito alla distribuzione delle risorse destinate al salario accessorio, nel caso in cui il fondo non sia stato costituito nell’anno di riferimento e in particolare sulla possibilità che tali risorse possano confluire “nell’avanzo vincolato”. A tale proposito i giudici contabili, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza contabile e in conformità al parere dell’Aran (n. 23668 del 30 ottobre 2012) e del MEF (del 24 gennaio 2013), ritengono che: “In caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva, confermando, peraltro, che rientrano nell’ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all’articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti.” (Ex multis: sez. controllo Lazio n. 7/2019; sez. controllo Molise del. 218/2015; sez. controllo Veneto del. 263/2016).
Pagina aggiornata il 28/01/2025