Sezione regionale controllo Liguria n. 86/2019 Enti locali – trasformazione rapporto lavoro – limiti assunzionali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La sezione interviene sulla trasformazione di un rapporto di lavoro di un dipendente, assunto con contratto a tempo determinato, in rapporto di lavoro a tempo pieno, in relazione all’applicazione delle disposizioni che pongono limiti in materia di assunzioni di personale in enti di piccole dimensioni. I magistrati contabili evidenziano che: “Gli enti di piccole dimensioni, dunque, nel determinare il limite delle capacità assunzionali rispetto alle cessazioni intervenute nell’anno precedente possono conteggiare tutte le cessazioni avvenute dall’anno antecedente l’entrata in vigore del citato art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 (1 gennaio 2007) e non ancora surrogate con nuove assunzioni. Ciò significa che per tali enti tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore. Tale capacità assunzionale, inoltre, può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento” (rif. delibera n. 52/2010 Sezioni Riunite).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

Skip to content