Sezione giurisdizionale Regione Liguria sentenza n. 7/2010 Pubblico Impiego – Danno erariale – Titoli di studio falsi – Decorso termine prescrittivo all’esito degli accertamenti in sede penale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono relativamente alla responsabilità erariale, riconosciuta ad una insegnante, per avere ricevuto incarichi annuali sulla base di titoli privi di validità; il Collegio, respinge l’eccezione di prescrizione “alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Sezione giurisdizionale, secondo la quale la scoperta del doloso occultamento deve considerarsi avvenuta all’esito (e non all’inizio) degli accertamenti in sede penale, ossia dalla richiesta di rinvio a giudizio.” Inoltre il Collegio ritiene di valutare l’utilità conseguita dall’amministrazione condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ricade sul Giudice contabile un vero obbligo, ai sensi della vigente normativa, di tener conto dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione onde escludere che possa verificarsi un ingiustificato arricchimento della stessa (cfr. Sezione I d’appello, n. 160 del 18 aprile 2018); nel caso in specie, infatti, ricorrono tutti i criteri in base ai quali deve trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno: “l’effettività della utilitas conseguita, lo stesso fatto generatore del danno e del vantaggio, l’appropriazione dei risultati da parte della PA o della comunità amministrata, la rispondenza dell’utilitas ai fini istituzionali dell’Amministrazione che la riceve” (cfr. Sezione appello Sicilia, n. 32 dell’8 marzo 2019).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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