Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia n. 157/2020 Enti locali – Danno erariale per amministratori locali e funzionari pubblici per applicazione contratti decentrati difformi a fonti contrattuali nazionali

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili, preliminarmente, intervengono relativamente alla giurisdizione della magistratura contabile per i contratti collettivi decentrati integrativi, evidenziando che: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei componenti della delegazione trattante di parte pubblica per i contratti collettivi decentrati integrativi, atteso che -ai sensi dell’art. 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001- le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale o che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale. La fattispecie in esame -così come prospettata dalla Procura regionale rientra nell’ambito della responsabilità erariale da contrattazione collettiva. Tale forma di responsabilità si configura ogniqualvolta a un dipendente pubblico vengano erogate somme di denaro o accordati altri benefici patrimoniali in forza di disposizioni contrattuali contrarie a norme imperative di legge (cfr. Corte dei Conti, Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 52 del 15 dicembre 2017; Corte conti, 26 Sez. Lombardia, sent. n. 372 del 2006; Sez. Liguria, sent. n. 447 del 2007). Va da sé che la giurisdizione della Corte -con riferimento alla responsabilità erariale da contrattazione integrativa- non implica un sindacato sulle predette previsioni contrattuali se non incidenter tantum, al solo fine di cogliere profili di illiceità forieri di danno erariale, in caso di acclarata macroscopica violazione del dettato normativo o di sovrastanti fonti contrattuali nazionali da parte dei convenuti che avrebbero dovuto farne applicazione in sede di contrattazione decentrata. Pertanto, la Corte non si sostituisce né si aggiunge agli organi giurisdizionali o istituzionali preposti ex lege al sindacato o all’interpretazione autentica di clausole dei CCNL, ma si limita a verificare la corretta e ragionevole applicazione dei contratti collettivi nazionali, la cui inosservanza da parte di amministratori o funzionari pubblici può tradursi in un danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile”.

Mentre riguardo lo specifico caso in esame, i magistrati contabili condannano per danno erariale la Giunta e i componenti del Collegio dei revisori per avere previsto nel contratto integrativo il riconoscimento “dell’indennità di videoterminale” prevista come trattamento accessorio nella contrattazione integrativa successiva al 2012 evidenziando che “si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e della contrattazione collettiva nazionale, poiché le indennità di rischio possono essere attribuite solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportino una specifica, continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale. I rischi generici connessi ai contenuti tipici di un determinato profilo professionale sono già remunerati con il trattamento economico stipendiale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”. I magistrati, inoltre evidenziano che “Il Sindaco e i componenti della Giunta comunale non possono invocare l’esimente politica, allorché autorizzano la sottoscrizione di un contratto collettivo decentrato integrativo, che preveda indennità in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale o con i vincoli di legge, poiché gli organi politici non possono prescindere dalla doverosa conoscenza del minimale e inderogabile quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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