Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente alla possibilità di impugnare la delibera di ricusazione del visto emesso dalla sezione regionale di controllo, avvenuta successivamente alla sottoscrizione del contratto dirigenziale, evidenziano che: “il controllo preventivo opera nell’ambito di una procedura di tipo “binario”, che coinvolge due soli soggetti, la Sezione della Corte dei conti, in qualità di organo magistratuale di controllo, e l’Amministrazione, quale controllata, entrambe accomunate dal coincidente interesse a che nell’ordinamento non sia inverato un provvedimento non conforme ai parametri oggettivi di legittimità, e che esercitano ciascuna la propria funzione al fine ultimo del buon andamento dell’azione amministrativa – art. 97, comma 1, Cost.- (Corte costituzionale n. 226/1976). Quindi, secondo il Collegio, l’interesse superiore “del buon andamento dell’azione amministrativa” non prende in considerazione gli interessi individuali che invece “sono pienamente tutelati sia nell’an che nel quomodo, in conformità con il dettato costituzionale invocato in atti (cfr. Corte cost. n. 39/2014), nelle prescritte modalità della partecipazione al procedimento amministrativo (cfr. legge n. 241/1990) e nei pertinenti plessi giurisdizionali”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025