Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, relativamente all’applicazione della nuova disciplina sulle assunzioni, introdotta dal comma 2 dell’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 -come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160- e la conseguente approvazione il 17 marzo 2020 del DPCM interministeriale, evidenziano che: “alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura, per quanto già detto, come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale.” Inoltre i giudici contabili, relativamente all’istituto della mobilità tra enti soggetti ai medesimi vincoli sui limiti di spesa, osservano che: “la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025