Sezione regionale controllo Basilicata n. 38/2020 Enti Locali – Progressioni verticali

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili in relazione alla disciplina sulle progressioni verticali di cui all’  artt. 22, comma 15 del d.lgs. 75/2017, recentemente modificata dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, hanno precisato che l’amministrazione “potrà attivare, in base alla disciplina di che trattasi, (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%”. Per quanto riguarda il tetto del 30%, introdotto dall’art. 1, comma 1-ter del d.l. 162/2019, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale va considerato “come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di personale” (corte conti sez .contr. Puglia 42/2018 corte conti contr. Puglia 71/2019; corte conti Campania 103/2019 ). Mentre, relativamente al piano triennale del fabbisogno di personale, “le amministrazioni devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, quindi può essere sempre modificato, ma nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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