Sezione controllo Lombardia n. 112/2020 Enti locali – Capacità assunzionale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati relativamente alla capacità assunzionale degli Enti locali, in particolare, circa la possibilità per un ente, che si collochi al di sotto del valore soglia di massima spesa del personale, di utilizzare il turn over per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura del 100 per cento delle cessazioni di personale, successivamente intervenute, evidenziano, che la nuova disciplina (art. comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha introdotto una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, che: “superando la c.d. logica del turnover, è basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quindi conclude il Collegio, “per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l’anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal decreto-legge n. 34 del 2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica. a decorrere da 20 aprile 2020”. (stessa Sez. deliberazioni 74/2020/PAR, 93/2020/PAR, 98/2020/PAR.)

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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