Sezione delle Autonomie deliberazione n.10/2020 Enti locali – Non si applica il divieto di assunzione all’istituto dello “scavalco condiviso”

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio interviene circa la riconducibilità o meno dello “scavalco condiviso” – fattispecie che consente ai Comuni di utilizzare per periodi predeterminati personale proveniente da altri Enti del comparto, previo assenso del dipendente, sulla base di una convenzione stipulata tra le amministrazioni interessate- nell’ambito delle assunzioni vietate, ex art. 9,comma 1- quinquies del d.l. 113/2016, agli enti territoriali non rispettosi dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci. I giudici sulla materia enunciano il seguente principio di diritto al quale si conformeranno tutte le sezioni regionali di controllo: «Il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore».

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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