Sezione controllo Sardegna deliberazione n.90/2020 Enti locali – Divieto conferimento incarichi professionali a soggetti in quiescenza

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili sono chiamati ad esprimersi in ordine alla possibilità di conferire incarichi a soggetti in quiescenza, stante la disposizione di cui all’art. 5, co.9, del d.l.n.95/2012, come riformato dall’art.17, co.3, della L.124/2015, che ha introdotto “un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza”). Il Collegio, adendo alle conclusioni di altre sezioni evidenzia che: “il tenore letterario della norma induce a concludere che tutti coloro i quali abbiano svolto un’attività lavorativa, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato (quindi sia i lavoratori dipendenti privati che i lavoratori autonomi), qualora collocati in quiescenza, non possono essere destinatari degli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali, direttivi o di cariche in organi di governo da parte delle amministrazioni, negli enti e nelle società specificate dalla norma oggetto di parere. La ratio di tale divieto risiede nella scelta legislativa di conseguire un duplice obiettivo: favorire l’occupazione giovanile nell’Amministrazione pubblica e di realizzare risparmi di spesa evitando di corrispondere la retribuzione a un soggetto che già gode del trattamento di quiescenza.” L’unica opportunità, in base alla normativa vigente, per conferire “incarichi, cariche e collaborazioni” ai lavoratori in quiescenza, ribadisce il Collegio, è esclusivamente l’attività svolta a titolo gratuito e nel limite massimo di un anno (SCCLEG nn. 35/2014 e 7/2015; sez. contr. Piemonte n. 66/2018; sez.contr. Lombardia n. 180/2018).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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