Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, in relazione al rispetto dei limiti alle spese di personale cui sono tenute le amministrazioni locali, in caso di assunzioni di nuovo personale evidenzia che : “Permane a carico del comune l’obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025