Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, relativamente alla possibilità prospettata da una amministrazione locale, di utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, riducendo contestualmente gli spazi assunzionali, nel periodo 2021/2024, (così come previsto dall’art. 11bis co.2 del d.l.135/2018), ritiene di dare risposta negativa al quesito prospettato, evidenziando che: “l’operatività della disciplina recata dall’art. 11 bis comma 2 del DL n. 135/2018 si sia di fatto esaurita al 20 maggio 2019, data di sottoscrizione del Ccnl per il comparto enti locali, entro la quale le posizioni organizzative ricadenti nell’ambito (soggettivo) di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13 comma 3 CCNL e come chiarito dall’ARAN. Opinare diversamente, e dunque ammettere che l’art. 11 bis possa esplicare efficacia anche oltre il 20 maggio 2019, sarebbe come ammettere una capacità ultrattiva della disposizione in parola, che non può ritenersi consentita”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025