Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente alla indebita assunzione di una insegnante per carenza dei requisiti richiesti in relazione all’ingiusto profitto dell’indebita assunzione. I giudici contabili, hanno preliminarmente ricordato che la Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con standards qualitativi, di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standards, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico (cfr. tra le altre Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 2952/2010, confermata da Corte d’appello per la reg. Sicilia sent. N.243/A/2012). In ordine al ristoro del danno erariale, provocato dalla condotta della dipendente, il Collegio ritiene che l’obbligo di restituzione dell’indebito debba riguardate integralmente le retribuzioni percepite e non possa trovare accoglimento la richiesta di riduzione del danno in misura pari alle ritenute previdenziali (cfr. da ultimo Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. n. 25 del 05/02/2021; Regione Siciliana sent. n. 243/A/2012).
Pagina aggiornata il 28/01/2025