Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene relativamente al salario accessorio dei dipendenti, con riferimento ai limiti previsti dalla normativa vigente. Per quanto riguarda il calcolo del valore medio pro capite riferito all’anno 2018 rinvia integralmente al parere collegiale, nr. 97 del 2020 secondo cui: “In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall’art. 23, comma 2, cit. (indicato nell’anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018.In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale.” I giudici si esprimono, inoltre, relativamente all’ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: “permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 de d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall’1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezione Lombardia (parere nr. 95 del 2020), secondo cui per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025