Sezione controllo Regione Toscana deliberazione n.35/2021 Enti locali Progressioni verticali – Limite invalicabile del 30%dei posti previsti nei piani dei fabbisogni

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I giudici contabili intervengono sulla materia delle progressioni verticali in merito alla possibilità, per le amministrazioni che attivano procedure selettive tra le aree riservate al personale di ruolo (ex art. 22, comma 15, d.l.gs n.75/2017), di derogare la percentuale del 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni, evidenziando che: “il tetto del 30%, va considerato come limite massimo e invalicabile non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale ù quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Tale soluzione appare obbligata considerando il carattere eccezionale e derogatorio della norma in esame rispetto alla procedura ordinaria prevista dall’art. 52 del D.lgs. 165/2001”. (In tal senso: Sez. reg. contr. Campania, n.103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR).

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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