Sezione controllo Campania n.131/2021 Enti Locali – Attribuzione incarico Avvocato dipendente in quiescenza

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio con riferimento alla richiesta di parere riguardante la possibilità di confermare l’incarico a un Avvocato dipendente di un Ente, anche oltre il raggiungimento della pensione, evidenzia che la magistratura contabile ha già affermato che gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell’albo speciale annesso a quello professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere e a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell’ente, comporta il totale venir meno dello jus postulandi per causa equiparabile a quelle elencate dall’art. 301 c.p.c. E’ stato, in particolare, precisato (Cass. n. 20361 del 2008) che: “ il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicchè, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c., e, dall’altra, determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorchè il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

 

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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