Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio condanna un amministratore comunale per avere conferito un incarico ad un avvocato esterno all’amministrazione per l’acquisizione di un parere aggiuntivo a quello già espresso dall’Avvocatura interna. I magistrati contabili condannano la condotta in quanto ritengono l’incarico in questione non giustificato da alcuna disposizione normativa, in particolare, i giudici esprimono l’avviso che “ai sensi del comma 6, dell’art. 7 del d lgs 165/2001, il conferimento di incarichi esterni alla compagine amministrativa, rappresenta un’opzione possibile solo a determinate condizioni tra le quali: la carenza di risorse interne da accertare mediante un’effettiva ricognizione delle professionalità in servizio, la complessità delle problematiche da affrontare per le quali sono necessarie particolari conoscenze non riscontrabili nel personale interno, nonché la specifica indicazione dei contenuti dell’incarico, la sua durata, la predisposizione del compenso. Tali principi devono porsi nell’ambito di una cornice di trasparenza che impone alle amministrazioni, prima di conferire qualsiasi incarico, di regolamentare nell’ambito dei propri ordinamenti le procedure comparative per il loro conferimento al fine di evitare favoritismi e di giustificare il ricorso a costose professionalità esterne”. Il danno è stato parametrato all’ingiustificato esborso della consulenza”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025