Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono sul quesito posto da una amministrazione locale inerente i compensi corrisposti al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici (ex art. 113 del d.lgs 2016/50), in particolare, se debbano essere considerati spesa del personale e pertanto influenti nel rapporto di spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale dell’ente. Il Collegio ha ribadito l’orientamento espresso dalla sezione delle autonomie con la deliberazione. 6/2018 con la quale ha evidenziato che: “le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’art 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla L.58/2019; infatti il legislatore con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018 ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del d.lgs 50/2016), diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025