Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in relazione al concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, presupposto essenziale nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego, per potere fruire dei relativi permessi previsti dalla legge 104/1992 e dei congedi ex art. 41 del d.lgs. 151/2001. Il Collegio si esprime nel senso che: “il concetto di assistenza non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile, atteso che la cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, non in grado di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza continuativa allo stesso, a condizione che venga assicurata una stretta correlazione causale tra assenza dal lavoro e cura del soggetto bisognoso. Questo principio risulta pacifico nella giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile (Cass Civ.- Sez. Lavoro, n.12032/2020; Cass. Pen., Sez. II, n.54712/2016; Tar. Sardegna, Sez. I, n.224/2020; Corte dei conti, Sez. Lazio, n.2039/2009). Inoltre, riguardo la circostanza della violazione dell’obbligo di convivenza previsto in particolare, per fruire dei congedi ex art. 41 del d.l.gs 151/2001, i magistrati osservano che: “se è vero il presupposto per la concessione del beneficio risulta essere “la convivenza” è altrettanto vero che l’interpretazione giurisprudenziale del dato normativo si è consolidato nell’ammettere un concetto di “convivenza” non coincidente con quello di “coabitazione” risultando invero necessario esclusivamente che venga assicurata in favore del parente disabile un’assistenza abituale e costante (Cass Pen. Sez. II 24470/2017; sez. II app. 598/2018).
Pagina aggiornata il 27/01/2025