Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, in relazione alla possibilità di derogare ai limiti di spesa di personale per assumere una figura professionale, in servizio presso altra amministrazione, al fine di assicurare l’esercizio di una funzione istituzionale “essenziale e irrinunciabile” come quella di segretario comunale, esprimono l’avviso che non è possibile derogare al limite di spesa in quanto la previsione dell’art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006, riguarda “l’intero aggregato della spesa di personale e tale limite esprime un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica e le ipotesi di deroga a tale limite sono state tassativamente individuate dal legislatore, sì che quella funzione irrinunciabile che esercita il segretario comunale, non basterebbe a giustificare una deroga tacita”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025