Sezione Regionale giurisdizionale Lombardia n. 352/2021 Pubblico impiego – Incompatibilità dipendente pubblico con attività imprenditoriali

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili con riferimento all’ipotesi prospettata da un dipendente pubblico di assumere incarichi gestionali presso enti societari esprimono l’avviso che “il divieto di accettare cariche in società aventi fine di lucro costituisce una specificazione del divieto di esercizio di attività commerciali o industriali trova giustificazione nella necessità che il pubblico dipendente si astenga dall’esercizio di attività che da un lato lo espongano a compromissioni prestazionali ed economiche che potrebbero ledere la proficuità della sua prestazione istituzionale pubblica e, dall’altro lato, possano generare potenziali conflitti di interesse con l’amministrazione di appartenenza, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta evidente che la preminenza dell’interesse pubblico correlato al buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Cost.) ha determinato un’equiparazione di attualità e potenzialità della situazione conflittuale connessa allo svolgimento delle attività esterne (come evidenziato da Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 22188/2021). L’assunzione di cariche gestionali in società aventi finalità lucrative deve essere considerato, sulla base dell’ordinamento vigente, quale elemento oggettivo e automatico atto a perpetrare l’incompatibilità, senza che necessiti 18 una valutazione sulla intensità dell’impegno o sui riflessi negativi riscontrabili sul rendimento nel servizio e sull’osservanza dei doveri di ufficio, equiparando la legge l’ipotesi all’esercizio di attività industriali e commerciali (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.967/2006)”.

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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