Sezione Regionale controllo Puglia n. 6/2022 Enti Locali – Limiti di spesa – Retribuzione posizione organizzativa

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono in merito alla possibilità, prospettata da una amministrazione locale di estendere i limiti di spesa, per finanziare la retribuzione di posizione e risultato di una posizione organizzativa, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 23, c.2, del D. Lgs. 75/2017 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Sul punto, il Collegio osserva che “il limite di cui all’art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 rimane invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative previsti nella nuova disciplina della contrattazione collettiva che li pone a carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza. Stante la “sostanziale continuità teleologica esistente tra i diversi tetti di spesa” (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 20/2017), si deve ritenere che l’art. 23 co. 2 si inserisca “nel quadro delle disposizioni di contenimento della spesa per il personale aventi natura cogente e inderogabile, in quanto rispondenti ad imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica ancorate al rispetto di rigidi obblighi comunitari. Tale norma è da considerare, quindi, di stretta interpretazione e non sono consentite limitazioni del suo nucleo precettivo in contrasto con il valore semantico dell’espressione normativa utilizzata” (Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/2014, cit.).

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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