Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio esprime parere in relazione alla possibilità per l’amministrazione di corrispondere emolumenti in deroga al principio dell’onnicomprensività della retribuzione, che trova fondamento negli artt. 2, commi 3 e 4 per il personale dirigente e 45 per il personale non dirigente del d.lgs 165/2001, in base al quale non è possibile erogare in favore dei pubblici dipendenti indennnità o compensi a vario titolo, ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi. Sul punto la giurisprudenza contabile, evidenziano i giudici, ha avuto modo di ribadire che : “La contrattualizzazione del pubblico impiego ha reso sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi “aggiuntivi” rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale” (cfr., ex multis, Sezione di Controllo della Lombardia, deliberazione n. 401/2019; Sezione di Controllo per la Campania, deliberazione n. 348/2016; Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 27/2012; Sezione di Controllo per la Toscana, deliberazione n. 144/2009). Anche la Sezione delle Autonomie, sempre con riguardo al sistema retributivo dei dipendenti pubblici, ha affermato che esso “è basato sui due principi cardine di omnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 24, comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal successivo art. 45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio…” (cfr. deliberazione n. 7/SEZAUT/2014/QMIG).
Pagina aggiornata il 27/01/2025