Sezione controllo Regione Siciliana deliberazione n. 22/2022 Enti Locali – Limite salario accessorio – Incremento indennità posizione organizzativa

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in relazione alla possibilità prospettata da una amministrazione di reperire sul fondo per la contrattazione integrativa, somme destinate ad incrementare le risorse destinate al finanziamento delle indennità di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, senza alterare i limiti di finanza pubblica. Il Collegio ribadisce un orientamento ormai consolidato della magistratura contabile esprimendo il seguente parere: “l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni” (ex multis: Sez. Puglia deliberazione n. 6/2022/ Liguria delibera n.56/2019,Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR).

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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