Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati si esprimono in merito a una fattispecie che riguarda un danno indiretto causato da un dirigente scolastico correlato al risarcimento liquidato da una amministrazione, in esecuzione della sentenza civile irrevocabile di condanna, per un infortunio lavorativo subito da una dipendente scolastica a causa della violazione dell’obbligo di segnalazione del cattivo funzionamento dei cancelli dell’istituto, obbligo che gravava sul dirigente dell’istituto scolastico, all’epoca dei fatti, il quale non ne aveva chiesto la tempestiva manutenzione. Il Collegio, ritiene che il danno indiretto provocato dal risarcimento a favore del dipendente in esecuzione di una sentenza civile irrevocabile di condanna per sinistro lavorativo è imputabile a titolo di danno erariale al dirigente che lo ha colpevolmente causato in quanto “ il dirigente scolastico è titolare di una specifica posizione di garanzia rispetto alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, essendo equiparabile in ragione del ruolo e ad un datore di lavoro responsabile della sicurezza, tanto che, in caso di negligente omissione, ne può rispondere anche penalmente (cfr. Cass. pen., Sez. VI, n. 37766 del 2019). Nella fattispecie in esame, poiché si è verificato a causa della carenza di manutenzione della struttura deve ritenersi che il danno sia stato causato per effetto della violazione degli obblighi, di vigilanza e di segnalazione, cui il dirigente era tenuto nella qualità di responsabile della sicurezza del personale e degli utenti e che egli debba in questa sede essere di conseguenza ritenuto responsabile anche del corrispondente danno pubblico indiretto”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025