Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I giudici intervengono in relazione al divieto di incarichi plurimi ex art. 5, c 11 D.L.78/2010 stabilito nei confronti di “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di Governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”. A parere del Collegio, nel caso di accertata percezione di doppi emolumenti come nel caso di specie, atteso che il convenuto non ha dato la prescritta comunicazione agli Enti interessati e non fa effettuata la prescritta scelta dell’emolumento da percepire, la condotta integra il danno erariale con la condanna al risarcimento dello stesso attraverso la quantificazione delle somme da corrispondere alle Amministrazioni interessate.
Pagina aggiornata il 27/01/2025