Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione n. 215/2023/PAR Enti Locali – Fondo per le risorse decentrate – recupero maggiori somme – rinuncia alla capacità assunzionale – art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Un comune pone alla Corte regionale due quesiti. Il primo: “al fine del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel “Fondo per le risorse decentrate”, sia ancora oggi ritenuto corretto usufruire dell’importo derivante dalla rinuncia alla capacità assunzionale, come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della Legge n. 208/2015 […], posto che la normativa di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali ha subito una sostanziale modifica con l’art. 33 co.2 D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019”. Nell’ipotesi affermativa, il Comune istante chiede, altresì, se “la rinuncia sopra evidenziata debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate”.

Primo quesito: La Corte, dove breve excursus normativo, riscontra: “Non vi è dubbio che qualora il Comune si trovi nella situazione rappresentata dal Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, lo stesso possa utilizzare i risparmi conseguiti dalla rinuncia alla capacità assunzionale di cui all’art. 1, commi 226 e 228, l. n. 208/2015, relativa alle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (in deroga agli incrementi percentuali di spesa previsti dal nuovo sistema fondato sulla cd. “sostenibilità finanziaria”). Pertanto, qualora l’Ente opti, in quanto più favorevole, per il regime dei resti assunzionali, programmando le assunzioni (cd. piano del fabbisogno triennale) con riferimento alle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, potrà operare la decurtazione necessaria al recupero delle somme indebitamente erogate sul “fondo per le risorse decentrate” in applicazione dei menzionati commi 226 e 228, usufruendo, dunque, di un risparmio di spesa “reale e non fittizio”. Qualora l’Ente segua, invece, il regime assunzionale basato sulla cd. “sostenibilità finanziaria”, si pone il problema se, anche all’interno di questo regime giuridico, vi siano spazi per applicare i citati commi 221 e 228 al fine di recuperare le somme indebitamente erogate al personale dipendente a seguito del mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, come concesso dall’art. 1, comma 226, della l. n. 208/2015”. Circa l’applicazione dell’art. 221, ritiene la Sezione che non vi siano problemi in quanto la formulazione letterale dello stesso sembra possa ricomprendere anche l’attuale regime assunzionale (relativamente ai risparmi di spesa riferibili alle figure dirigenziali). Il comma 228, poi, si riferisce espressamente alle regole assunzionali basate sul turn over (pertanto, i risparmi di spesa da conseguire sono quelli in cui l’Ente rinuncia ad assumere nei limiti percentuali previsti dal quadro normativo previgente in materia assunzionale, anche mediante la rinuncia ai cd. resti assunzionali). La Sezione, però, in considerazione della finalità perseguita dall’art. 1, comma 226 cit., ritiene che la possibilità di compensare le somme, indebitamente erogate, con risparmi di spesa riferiti alle mancate assunzioni possa estendersi anche all’attuale sistema assunzionale, in quanto ciò che rileva sono i risparmi reali e concreti che vengono realizzati con la rinuncia ad assumere da parte dell’Ente, anche all’interno del sistema della “sostenibilità finanziaria”.

Secondo quesito: Per la Corte, occorre stabilire se, valutata la possibilità attuale i recuperare le somme indebitamente confluite nel “Fondo per le risorse decentrate” mediante l’utilizzo degli importi derivanti dalla rinuncia alla capacità assunzionale prevista dall’art. 1, commi 226 e 228, della l n. 208/2015 (nei termini sopra ricordati) detta rinuncia debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate. Il Legislatore, in virtù del combinato disposto dell’art. 4 del decreto-legge n. 16/2014 e dell’art. 1, commi 226 e 228, della legge n. 208/2015, ha introdotto la possibilità di recuperare le somme in eccesso erogate sui fondi contrattuali integrativi mediante l’utilizzo dei risparmi derivanti non solo dalla rinuncia, ma anche dal “differimento” delle capacità assunzionali legittimamente concesse dalla legge (comma 228) (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 82/2017/PRSP). In particolare, l’art. 1, co. 226, della l. n. 208/2015, nel rispetto dei risparmi “effettivamente” conseguiti, permette di utilizzare le risorse destinate alle assunzioni di personale di cui al comma 228 – le quali, per loro natura, implicano l’impegno del bilancio dell’ente per un arco pluriennale indeterminato – ai fini del recupero di somme indebitamente erogate alla contrattazione collettiva integrativa, relative ad un periodo di riferimento ben determinato. Il fine, dunque, è quello di consentire il recupero delle suddette risorse finanziarie, nei limiti di quanto erogato impropriamente in eccesso in anni precedenti, mediante l’utilizzo, totale o parziale, del budget annuale di spesa destinato alle assunzioni.

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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