Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte richiama la disciplina alla luce degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile: “Ai sensi dell’art. 113, comma 2, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), vigente all’epoca dei fatti, “a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. La Sezione delle autonomie e le Sezioni regionali di controllo in sede consultiva della Corte dei conti sono intervenute con una pluralità di pronunce volte a definire la portata applicativa della disposizione, individuando, tra l’altro, quali procedure di affidamento consentano di realizzare il presupposto per l’erogazione dell’incentivo. In particolare, è stato evidenziato che il richiamo contenuto nella norma alla determinazione del fondo in misura pari a una percentuale degli importi posti a base di gara consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi. In mancanza della gara, infatti, la norma non prevede l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione (in tal senso, tra le altre, cfr. Sez. autonomie, delib. n. 2/2019/QMIG; Sez. contr. Lombardia, delib. n. 185/2017 e n. 190/2017; Toscana, delib. n. 19/2018; Veneto, delib. n. 455/2018, 72/2019 e 121/2020; Liguria, delib. n. 136/2018; Lazio, delib. n. 47/2018; Emilia Romagna, delib. n. 33/2020; Puglia, delib. n. 103/2021). Si aggiunga che, poiché la norma in esame pone una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio, in conformità ai principi di cui all’art. 14 disp. prel. c.c., non può essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica.
Pagina aggiornata il 27/01/2025