Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto novità normative in materia di permessi e congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti riconosciuti disabili in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”. Seppur nessuna modifica è stata apportata all’art. 42 del Dlgs 151/2001, in base alla quale, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario di cui al comma 5 e i permessi di cui all’art. 33. Comma 3, della legge 104/92, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, tale disposizione va letta congiuntamente alla summenzionata modifica apportata dal D.Lgs. 105/2022. Pertanto fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del congedo in argomento sia la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.
Pagina aggiornata il 24/01/2025