Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Alla “Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro” è stata presentata l’istanza per conoscere il parere al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della PA in materia di sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute (art. 41 comma 2 lettera e-ter Dlgs n. 81/08), si chiede di fornire un’interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo 60 giorni di assenza per malattia”. La Commissione ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione. Al riguardo richiama altresì l’assunto della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) che sancisce “in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta – secondo un’interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità – nel senso che la “ripresa del lavoro”, rispetto alla quale la visita medica deve essere “precedente”, è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un’assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di “idoneità” e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica”
Pagina aggiornata il 24/01/2025