Sezione VI-Sentenza n. 6320/2021 Pubblico impiego – Giurisdizione G.O. – Scuola – Graduatorie di istituto

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I giudici amministrativi, in relazione alla individuazione del giudice competente per le controversie inerenti il diritto dei docenti della scuola all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento, ribadiscono quanto chiarito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n 21198/2017) che: “occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Di conseguenza, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo, la giurisdizione non potrà che essere del giudice amministrativo, se viceversa la domanda è volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” Riguardo il caso specifico, il Collegio ritiene che “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico depenna un insegnante dalle graduatorie di istituto, quando tale atto inerisce a vicende del rapporto di impego privatizzato basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolanti di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamenti di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie”.

Pagina aggiornata il 23/01/2025

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