Sezione V Sentenza n. 2000/2024* Pubblico Impiego – Funzioni Locali – dimissioni avvocato dipendete enti locale effetti sulle cause e processi in corso

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 1 marzo 2024, spiega le conseguenze delle dimissioni dell’avvocato dipendente dell’ente locale e incardinato nell’avvocatura interna sulle cause e i processi in corso. In particolare il giudice amministrativo evidenzia come detta ipotesi presenta elementi di similitudine con la cancellazione volontaria dall’albo dell’avvocato libero professionista: origina infatti da un atto di volontà del difensore e comporta conseguenze sulla possibilità del difensore di continuare a esercitare la professione nell’interesse dell’Ente dal quale si è dimesso. Ciò che rileva, nella prospettiva sopra delineata del diritto di difesa, è quest’ultimo aspetto, che si connota in un duplice versante, quello dell’ordinamento pubblicistico dell’Ente di appartenenza e del relativo personale e quello della professione forense, nei termini peculiari che caratterizzano l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo. Quanto al primo profilo la cessazione del rapporto di impiego e l’instaurazione di altro rapporto, con diverso Ente pubblico, è incompatibile con il dovere di fedeltà che caratterizza il rapporto di pubblico impiego. Sicché l’avvocato che, preso servizio presso un Ente pubblico, continui a esercitare la professione a vantaggio della precedente Amministrazione viola i doveri di fedeltà del dipendente all’ente pubblico di appartenenza, essendo quindi passibile di conseguenze disciplinari, che possono essere fatte valere dall’Amministrazione ad quem. Il fatto che nell’ente pubblico dell’avvocato che ha presentato le dimissioni sussista un ufficio legale che è competente ad assicurare la difesa tecnica dell’Ente non costituisce un elemento di fatto meramente accidentale, assumendo piuttosto rilevanza giuridica esterna, quindi anche nell’ambito del processo. Ai sensi dell’art. 97 Cost. infatti l’organizzazione degli uffici pubblici, essendo presidiata dal principio di legalità, è disciplinata dalla legge e da atti normativi secondari che su di essa si basano, rilevando sul buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione: è la stessa Costituzione a presidiare il rapporto fra organizzazione delle competenze interne a funzioni (autoritative) svolte, in quanto queste ultime costituiscono espressione del ruolo che proprio l’ordinamento giuridico generale assegna all’Amministrazione. Il descritto ordinamento degli enti pubblici supporta anche un’ulteriore conclusione: l’Amministrazione ha infatti gli strumenti giuridici e la possibilità di evitare la vacatio, non solo perché può sempre rifiutare le dimissioni dell’avvocato o differirne l’accettazione, ma anche perché può, ex ante, farsi rappresentare da più di un difensore e può, ex post, provvedere immediatamente alla nomina di un nuovo difensore, non dovendo neppure provvedere a scegliere un professionista nel quale può riporre fiducia, avendolo a disposizione nell’ufficio legale di cui è munito o potendo conferire mandato ad altro avvocato, senza che l’avvicendamento fra legali costituisca causa di allungamento dei tempi del processo. Diversamente ragionando, sarebbe poco giustificabile l’impiego di risorse pubbliche per avere uno stabile ufficio legale, se lo stesso non è in grado di far fronte a fisiologiche vicende di avvicendamento dei dipendenti pubblici.

 

Pagina aggiornata il 23/01/2025

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