Sezione VII Sentenza 4028 del 3/5/2024* Impiego Pubblico – Istruzione e Ricerca – Università – Incompatibilità – Commissioni esaminatrici

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Sezione ha già chiarito che non costituisce ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, Cons. St., sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023 e Cons St., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). In relazione ai concorsi universitari si è evidenziato come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituisca ipotesi frequente e del tutto fisiologica nel mondo accademico; tali rapporti di per sé sono tali da contribuire alla migliore formazione culturale e scientifica delle giovani generazioni (nell’ambito di distinte comunità scientifiche anche composte da un numero limitato di appartenenti) e non sono tali da inficiare il rispetto del principio di imparzialità dei commissari, specie laddove nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (cfr., in argomento, Cons. St., sez. II, 7 marzo 2014 n. 3768). In termini generali, al fine di individuare una regola di comportamento bilanciata fra le opposte esigenze, questo Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2017 n. 5865 e 16 aprile 2015 n. 1962) ha avuto modo di evidenziare che, allorquando la collaborazione scientifica tra il candidato e il componente della commissione d’esame abbia avuto carattere di mera occasionalità, non ne deriva in via automatica (in assenza di elementi ulteriori) l’illegittimità degli atti valutativi cui ha partecipato il commissario che non abbia formalizzato la sua astensione, soprattutto nei casi di settori disciplinari specialistici dove non è agevole rinvenire una sufficiente rosa di candidati all’ufficio di componente di una commissione d’esame, in ragione della scarsa presenza di professori incaricati dell’insegnamento della materia.  Neppure sussiste l’obbligo di astensione quando la collaborazione scientifica non abbia un tale carattere di occasionalità, ma si caratterizzi per la perduranza di rapporti anche tali da far intendere che della commissione faccia parte un “maestro” che così valuterà anche un suo “allievo”.

Estratta da Wolters Kluwer – One legale

Pagina aggiornata il 23/01/2025

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