Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La normativa primaria di cui all’art. 9 D.L. n. 90 del 2014 ha la specifica finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione all’ammontare dei compensi professionali (cd. “variabili“) corrisposti dalle pubbliche amministrazioni agli avvocati loro dipendenti in correlazione alle attività professionali rese nel difendere in giudizio le amministrazioni di riferimento (cfr. Corte cost., 10 novembre 2017, n. 236; di recente, Cons. Stato, V, 2 febbraio 2024, n. 1079). Come noto, infatti, il trattamento economico degli avvocati pubblici si compone di due diverse voci, l’una retributiva fissa, costituita dallo stipendio tabellare, l’altra – incisa appunto dal citato art. 9 – attinente ai compensi maturati in ragione dell’attività difensiva svolta in giudizio, di natura variabile perché dipendente dalla sorte del contenzioso (cfr. Corte cost., n. 236 del 2017, cit.; 26 maggio 2022, n. 128, entrambe in relazione alla posizione degli avvocati e procuratori dello Stato; cfr. anche Cons. Stato, V, 7 luglio 2023, n. 6646). In tale contesto, il citato art. 9, comma 6, subordina espressamente la corresponsione dei compensi professionali in caso compensazione delle spese, nell’ambito di sentenze favorevoli all’amministrazione, “alle norme regolamentari o contrattuali vigenti“, e ai “limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013“. La Corte effettuato l’excursus normativo e giurisprudenziale in merito ritiene condivisibile la giurisprudenza contabile laddove afferma che l’impedimento alla corresponsione dei suddetti compensi, in caso di superamento dei previsti limiti nell’anno di pertinenza, non consente neppure un differimento della loro corresponsione agli anni successivi (cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, 22 luglio 2021, n. 120, la quale si richiama anche alle pertinenti norme di contabilità pubblica, di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011; sez. contr. Molise, 22 settembre 2020, n. 71; sez. contr. Emilia Romagna, 18 dicembre 2023, n. 204). In tale contesto, una lettura utile, orientata alla ratio e alla legittimità delle previsioni impugnate, conduce a ritenere che le stesse, nel prevedere che “I compensi maturati che eccedono il tetto annale non possono essere liquidati nell’annualità successiva“, escludano la possibilità di differire a (tutti gli) anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali.
Estratta da Wolters Kluwer – One legale
Pagina aggiornata il 23/01/2025