Sezione V Sentenza 4927 del 3 giugno 2024 Impiego Pubblico – Concorso pubblico – Prove preselettive – Anonimato – art. 97 Costituzione – artt. 11, 13 e 14 del DPR 487/1994 – Competenza commissione di esame – art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Consiglio di Stato stabilisce che il principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali a garanzia dei quali è posto, deve declinarsi in modo particolare nelle tipologie di selezioni mediante quiz a risposta a scelta multipla, con punteggi predeterminati, e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. In quest’ultima ipotesi diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato e il principio dell’anonimato, con i valori che garantisce, non perde di valore e consistenza, ma subisce una deviazione del proprio oggetto. Le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscono il massimo di sicurezza dell’automazione nell’individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato; ne consegue che ai fini dell’illegittimità rilevante occorre comunque una allegazione di specifici elementi di fatto in ordine alle condotte degli operatori nelle fasi di gestione del cartaceo o alle procedure automatizzate, da cui possa inferirsi la compromissione dell’automatismo tecnico. Inoltre con la stessa sentenza il Consiglio evidenzia che, ai sensi degli artt. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 4, comma 3, del d.P.R. n. 272 del 2004, il requisito della competenza dei membri della commissione di esame va verificato con riferimento alla Commissione nel suo complesso, e non a ciascuna specifica materia oggetto del concorso: infatti, intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di “esperto” proprio di ciascun commissario sia valutato con una certa ragionevolezza, ad evitare che una interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale etc.) comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5137 del 2015).

Estratta da Wolters Kluwer – One legale

Pagina aggiornata il 23/01/2025

Skip to content