Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte d’Appello di Roma ribalta la decisione del Tribunale del lavoro che, a seguito del ricorso presentato dalla Federazione lavoratori della conoscenza FLC – CGIL, aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’ARAN a dare avvio: “senza ritardo e per quanto di loro competenza, al procedimento di contrattazione collettiva per i comparti della scuola, università e ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle relative aree dirigenziali”. La sentenza del tribunale, oltre a fare riferimento ad una non più tollerabile compressione dell’art. 39 cost., si basava sul disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 che ha rimosso la causa che aveva fino ad allora determinato il blocco della contrattazione collettiva della P.A.. La Corte d’Appello ribalta la decisione con le seguenti motivazioni: innanzi tutto ricorda che in base alla sentenza della Consulta l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva sarebbe diventata effettiva a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in G.U. e cioè dal 30 luglio 2015, mentre il ricorso introduttivo davanti al Tribunale era del 26 marzo 2105, antecedente pertanto alla suddetta pronuncia, la quale riguarda, quindi, solamente il periodo successivo al 30 luglio 2015, in quanto trattasi si illegittimità “sopravvenuta”, senza alcun effetto retroattivo. Alla data della instaurazione della causa davanti al Tribunale ARAN e Presidenza del Consiglio non potevano quindi essere in alcun modo inadempienti. Pertanto, prosegue la Corte, la sentenza del Tribunale, emessa un mese e mezzo dopo la decisione della Consulta, “finisce di fatto per tradursi in una sorta di condanna preventiva delle amministrazioni, nel timore che le stesse potessero sottrarsi a quanto affermato nella dichiarata decisione…contribuendo così ad alterare ulteriormente la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale.” Si aggiunga a ciò, dicono gli Ermellini, il fatto che sarebbe stata necessaria la preventiva definizione dei nuovi comparti e la dovuta preventiva programmazione economica per lo stanziamento dei necessari fondi. “Così facendo il Tribunale non solo ha finito per sanzionare un ipotetico inadempimento futuro, ma non ha neppure tenuto conto del complesso quadro normativo che regola la materia e che non consente di trattare le pubbliche amministrazioni alla stregua dei datori di lavoro privati, che possono accedere liberamente ed incondizionatamente alla contrattazione con le OO.SS.”
Pagina aggiornata il 22/01/2025