Decreto di rigetto n. 3463 del 8/7/2020 Pubblico impiego – Lavoro agile – Esclusione godimento buoni pasto – Tribunale di Venezia

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Tribunale di Venezia ha rigettato il ricorso presentato da un’organizzazione sindacale avverso il Comune per aver escluso dal godimento dei buoni pasto i lavoratori in lavoro agile, durante l’emergenza sanitaria da COVID- 19, senza previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Il Tribunale richiama l’art. dell’art. 87, co. 1 del d.l. 18/2020 e del DPCM 11 marzo 2020, per cui l’utilizzo del lavoro agile non è il frutto di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, ma è imposto dal legislatore quale modalità ordinaria e generale e pertanto escluso dal confronto e dall’informativa sindacale. Riguardo poi al presupposto, richiamato dal CCNL di comparto, che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orarie e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio, nella modalità del lavoro agile viene meno, poiché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale. Il lavoro agile è pertanto incompatibile con la fruizione dei buoni pasto che non sono un elemento della retribuzione, ma piuttosto un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro (sent. Cass. 31137/2020).

Pagina aggiornata il 22/01/2025

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