Sezione III, Sentenza 19082 del 18 dicembre 2023* Impiego pubblico – Funzioni Centrali – Accesso ai nomi dei colleghi segnalanti irregolarità – Procedimento disciplinare – Archivio

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

In occasione del ricorso in esame il Tribunale Amministrativo precisa che “nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. Inoltre, “la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, e successive modificazioni”. Come è stato rilevato (C.G.A.R.S., 17.5.2021, n. 436), “La ratio di fondo, in linea con la L. n. 190 del 2012, è quella di valorizzare l’etica e l’integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Lo scopo della richiamata disposizione, in definitiva, è quello di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell’identità, a chi faccia emergere condotte e fatti illeciti e tale tutela opera, quindi, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili. Ciò in quanto, da un lato, non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce, dall’altro, se il segnalante non svela la propria identità l’Amministrazione o l’ANAC non hanno modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell’art. 54-bis. Di qui, non soltanto il divieto di rivelare l’identità di chi abbia reso la segnalazione (salvo il suo consenso nell’ipotesi prima indicata), ma anche quello (non espressamente statuito, ma chiaramente evincibile dallo scopo della disposizione) di fornire elementi atti a consentire l’identificazione del denunciante. “Quanto all’accesso civico, la giurisprudenza ha chiarito che il suddetto strumento “può essere utilizzato solo per chiare ed esclusive ragioni di tutela di interessi della collettività: ma non anche a favore di interessi riferibili, in concreto, a singoli individui o enti associativi particolari (a maggior ragione, men che mai per intenti in tutto o in parte emultativi). Si deve pertanto ribadire che, sebbene la legge non chieda all’ interessato di formalmente motivare l’istanza di accesso generalizzato, la stessa vada disattesa se non risulta, in modo chiaro e inequivoco, la rispondenza esclusiva al soddisfacimento di un interesse che presenti valenza pubblica, essendo del tutto estraneo al perimetro della fattispecie la strumentalità (anche solo concorrente) a un bisogno conoscitivo privato.” (Cons. St., sez. V, 6.4.2020, n. 2309).

* Estratta da Wolters Kluwer – One legale

Pagina aggiornata il 22/01/2025

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