In via preliminare, si evidenzia che la clausola in esame è inserita in un articolo rubricato “Altre aspettative previste da disposizioni di legge”, il quale racchiude un eterogeneo insieme di aspettative; il che chiaramente lo configura come mera trasposizione sistematica di aspettative e permessi la cui fonte normativa non risiede nel contratto de quo bensì nella legge.
Invero, il comma 3 in esame pone un rinvio esplicito alla disciplina dei congedi per eventi e cause particolari di cui all’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, il quale quindi viene integralmente trascritto nel CCNL in parola non lasciando, pertanto, alcun margine di differenziazione tra le due disposizioni normative.
Alla luce di ciò, l’art. 42, comma 3 del CCNL citato conferma la precedente regolamentazione limitandosi a richiamare un istituto già previsto dalla legge (l’art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, appunto) e non quindi introduce un nuovo e diverso beneficio di fonte pattizia.
Nell’applicazione di tale comma, infine, l’Amministrazione dovrà tener conto dei limiti previsti dal legislatore, con la conseguenza che laddove il periodo di due anni complessivi di cui al summenzionato art. 4 della legge n. 53/2000 sia già stato richiesto per le finalità di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, il lavoratore non potrà ulteriormente fruirne.