Come devono essere riproporzionati le ferie, le giornate di festività soppresse e i permessi ex art. 32 nel caso di part-time misto con prestazione articolata su alcuni giorni della settimana e di diversa durata giornaliera, anche nell’eventualità di variazioni in corso d’anno?

  • Id: 26423
Precedente ID: CFC11

Per quanto riguarda le ferie, l’art. 59, comma 9, del CCNL Funzioni centrali 12/2/2018 prevede che i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, non rilevando il numero di ore prestate durante le giornate di presenza. Pertanto, per il dipendente che per l’intero anno lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, i giorni di ferie spettanti saranno i quattro quinti del monte annuo riconosciuto dal contratto all’art. 28, tenuta in debito conto l’anzianità di servizio. Analogo criterio andrà adottato per le festività soppresse, non destinatarie di una disciplina distinta da quella delle ferie in tal senso.

Quanto all’eventualità di modifica dell’articolazione oraria in corso d’anno, con incremento di presenza di un giorno a settimana, il calcolo poco sopra evidenziato andrà operato distintamente per i singoli periodi di applicazione dei diversi regimi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a 0,5.

In merito ai permessi orari retribuiti ex art. 32 del CCNL 12/2/2018, il comma 4 di tale articolo dispone espressamente il riproporzionamento nel caso di lavoro a tempo parziale.

Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si ritiene che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l'intera giornata.

Nel caso di dipendente che, per l’intero anno, lavora quattro giorni a settimana, ipotizzando una settimana lavorativa di cinque giorni, andrà, quindi, riconosciuto un monte orario annuo di permessi pari ai quattro quinti di diciotto; mentre, nel caso di modifica del regime orario in corso d’anno, permanendo la condizione di part-time misto, l’analogo riproporzionamento andrà calcolato per i singoli periodi di applicazione dei diversi orari e andrà, poi, ponderato su base annua in relazione al numero di settimane prestate nell’uno e nell’altro regime orario, in analogia a quanto già detto per le ferie. La durata convenzionale, invece, non subisce modifiche.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Ferie
  • Festività soppresse
  • Lavoro flessibile
  • Part-time
  • Permessi per motivi personali o familiari
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

07 Settembre 2018



Skip to content