In materia di cumulo di permessi orari, la clausola contenuta nell’art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi ad ore, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.
Pertanto, anche i permessi ex art. 34 (permessi a recupero) rientrano nella previsione, in quanto, pur essendo soggetti a recupero, nel momento dell’utilizzo sono idonei a determinare l’effetto sopra indicato, che si intende, appunto, prevenire.
Analoghe considerazioni valgono per la previsione dell’art. 35, comma 3, lett. a), relativamente ai permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.