Con riferimento all’art. 38 del CCNL 2016/2018 che disciplina le “assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita”, si chiede di sapere se i quattro mesi del periodo massimo di ciascun anno solare riconosciuti per gli effetti collaterali vadano sommati alle assenze per malattia di cui all’art. 37, comma 1.

  • Id: 26096
Precedente ID: CFC15

In base a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, il limite di quattro mesi per anno solare riguarda esclusivamente i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie effettuate e non anche quelli - previsti al comma 1 - per l’effettuazione delle terapie, oltreché di ricovero ospedaliero o day-hospital.

In ogni caso, sono esclusi dal periodo di comporto di cui all’art. 37, comma 1, qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 38 in esame:

- i giorni di assenza in cui sono effettuate le terapie;

- i relativi giorni di ricovero ospedaliero o day hospital;

- i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle stesse terapie (solo questi ultimi nel limite di quattro mesi per anno solare).

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Malattia
  • Terapie salvavita
Data pubblicazione

08 Ottobre 2018



Skip to content