In merito alla durata massima dell’orario giornaliero, occorre innanzitutto ricordare che il d.lgs. n. 66/2003 supera la disposizione dell’art. 19, co. 4, del CCNL 16/5/1995 del comparto Ministeri in cui si prevedeva il tetto di nove ore.
Coerentemente a quanto previsto dall’art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, che costituisce comunque norma inderogabile, il CCNL Funzioni centrali 2016/2018 all’art. 17, co. 6, ha sancito il diritto del lavoratore ad un riposo giornaliero non inferiore a 11 ore consecutive, così definendo per differenza la durata massima della giornata di lavoro.
In tale quadro, la richiesta del dipendente di articolare la propria prestazione di lavoro a tempo parziale su tre giorni a settimana, ciascuno della durata di dieci ore, non contravviene alle disposizioni del richiamato CCNL né del d. lgs. n. 66/2003, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pausa, ai sensi dell’art. 23 del citato CCNL.