Al fine di incentivare e favorire l’applicazione dell’istituto della flessibilità per determinate categorie di lavoratori indicate attualmente nell’art. 26, comma 4, del CCNL 2016/2018, è possibile autorizzare la rinuncia alla pausa, con richiesta formale e motivata del dipendente, in casi eccezionali, per limitati periodi di tempo circoscritti alla permanenza dell’esigenza e solo per i dipendenti che effettuino un orario giornaliero pari a 7 ore e 12 minuti per cinque giorni a settimana?

  • Id: 26082
Precedente ID: CFC13

Per quanto riguarda la flessibilità disciplinata dall’art. 26 del CCNL 2016/2018, non vi sono deroghe che possono permettere di autorizzare la rinuncia alla pausa neppure nei casi previsti dal comma 4 del citato articolo. Infatti, in tali ipotesi, l’art. 23,comma 3, del suddetto CCNL fornisce la possibilità di “una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera”, ossia di un ulteriore ampliamento dell’intervallo di recupero rispetto ai 30 minuti sanciti come minimo inderogabile, e non si presta ad una lettura tesa, invece, a renderne disponibile il godimento e, quindi, la rinuncia.

Pertanto, l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti su cinque giorni a settimana risulta conforme alla fattispecie del comma 1 dell’art. 23 (prestazione di lavoro giornaliera eccedente le sei ore) ivi compresa l’obbligatorietà della pausa, in ossequio anche a quanto disposto dal d.lgs. n. 66/2003 in materia.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Orario di lavoro
  • Pause
Data pubblicazione

08 Ottobre 2018



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