Il nuovo Comitato dei Garanti di cui all’art. 106 in oggetto deve essere chiamato ad esprimersi in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 conseguenti all’accertamento di responsabilità dirigenziale adottati nel rispetto degli artt. 36, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area IV e 35, comma 4 del CCNL del 5.12.1996 come modificato dall’art. 8, comma 15, del CCNL del 6.5.2010 dell’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Recesso dell’azienda o ente) e dell’art. 61 (Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell’Organismo indipendente di valutazione) e 62 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico).
In assenza poi di una esplicita disposizione di natura transitoria, indubbiamente il preesistente Comitato dei Garanti della dirigenza dell’area medica e veterinaria e quello della dirigenza SPTA con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie decadranno con la nomina del nuovo Comitato di cui all’art. 106 (riferibile al personale dirigenziale dell’area sanità così come definita dall’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016) che dovrà avvenire entro il termine ultimo previsto al comma 4. Ne consegue che, con la nomina di tale nuovo Comitato, l’attuale Comitato dei Garanti della dirigenza SPTA continuerà ad operare solo con riferimento alla dirigenza PTA in attesa della sottoscrizione del CCNL definitivo sulla dirigenza delle Funzioni Locali.