Nella previsione dell'art. 12, comma 2, lett. d) del CCNL del 3.11.2005 dell'Area IV medica e veterinaria ( così come nel corrispondente art. 12, comma 2, alinea 4, del CCNL del 3.11.2005 dell'Area III) tutt'ora vigente il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo comporta la cessazione della corresponsione dell'indennità di esclusività che costituisce risparmio aziendale.
L’indennità di esclusività cessa di essere erogata una volta esercitata l’opzione per il rapporto non esclusivo?
- Id: 25587
Precedente ID: AIV325a
Area/Comparto
- Area sanitàDirigenza medica
Argomento
Data pubblicazione
13 Marzo 2020