La norma attualmente vigente in materia è l'art. 14 del CCNL del 3.11.2005 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria il quale prevede che l'orario settimanale contrattuale per tale dirigenza è pari a 38 ore settimanali, comprendendo in esse le 4 ore previste per l'aggiornamento professionale.
Il comma 4 di tale norma prevede con molta chiarezza che "Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.". Ne consegue, che tali ore possono essere dedicate esclusivamente all'aggiornamento previa presentazione all'amministrazione di adeguata documentazione da cui sia evincibile la inerenza del corso all'area e alla disciplina di appartenenza e lo svolgimento non differibile e quindi necessariamente coincidente con l'orario di lavoro nonché la durata.
La norma suddetta e le altre norme contrattuali dedicate all'aggiornamento e alla formazione nulla dicono invece sull'inclusione nelle quattro ore anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro che pertanto non può ritenersi consentita.