Le Aziende o Enti, posso accettare la presentazione di nuova domanda, dai dirigenti già in regime ad impegno ridotto, oltre il termine (già scaduto) del quindicesimo giorno dall’entrata in vigore del nuovo CCNL dell’Area Sanità –Triennio 2016/2018, come previsto dall’art. 110, comma 12, di tale CCNL, in considerazione dell’informazione ancora parziale sulle novità contrattuali e della estrema brevità del termine previsto per l’adempimento?

  • Id: 25492
Precedente ID: ASAN1

Si ritiene che le aziende ed enti possano considerare valide le domande inoltrate successivamente al 4 gennaio 2020 previa una attenta valutazione che tenga conto delle proprie condizioni organizzative e dell'eventuale presenza di dirigenti controinteressati alla conferma del rapporto ad impegno ridotto di coloro che già ne fruivano. Ciò anche in considerazione della circostanza del tutto casuale ed indipendente dalla volontà delle parti negoziali che la decorrenza del termine in parola sia coincisa con le festività natalizie, rendendone oggettivamente difficile il rispetto. Naturalmente, l'ulteriore possibilità di presentazione delle domande dovrà essere ragionevolmente circoscritta al periodo più breve possibile e di ciò l'Azienda o Ente dovrà dare idonea e tempestiva comunicazione.

Area/Comparto
  • Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
  • Impegno ridotto
  • Lavoro flessibile
Data pubblicazione

10 Gennaio 2020



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